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Con questo post voglio puntare l'attenzione su una sentenza della corte di Cassazione che potrebbe essere interessante per quei datori di lavoro che, per attività aziendale propria, usufruiscono costantemente delle prestazioni dei propri dipendenti mandandoli fuori sede.
"La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 marzo 2018, n. 6896, ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente che, senza motivo e sistematicamente, rifiuta di andare in trasferta con la scusa delle condizioni di salute; a maggior ragione, se si considera che la disponibilità alla trasferta è elemento essenziale della prestazione lavorativa e di cui il lavoratore, sin dal momento dell’assunzione, era a conoscenza."
Nelle nostre lettere di assunzione, pertanto in tempi non sospetti, indichiamo diciture simili a questa: “la sua sede di lavoro è _____________, ma l’azienda si riserva il diritto di affidarLe compiti o mansioni anche fuori sede”
Ovviamente non si tratta di una norma di legge (quindi non è automatico: rifiuto trasferte/licenziamento) ma essendo una sentenza della Cassazione costituisce un precedente che avvalora il datore di lavoro in caso di contenzioso.