News

Per garantirvi un servizio efficiente, siamo sempre aggiornati sulle norme fiscali, retributive e previdenziali. I nostri clienti sono tempestivamente informati su tutte le novità riguardanti gli adempimenti in materia di lavoro.

30/07/2018

APPALTO ILLECITO / RESPOSABILITA' SOLIDALE

Come noto, il contratto di appalto è quello mediante il quale l’appaltatore assume, con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere un’opera o di prestare un servizio, dietro corrispettivo, a favore del committente.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale di vigilanza in merito ai casi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

Se l’appalto viene ritenuto illecito, in quanto privo dei requisiti legali previsti, si configura un’ipotesi di “interposizione illecita di manodopera”.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, sono previsti due distinti illeciti:

• uno amministrativo che punisce l’appalto illecito;

• uno di carattere penale (contravvenzione) che sanziona l’appalto illecito con sfruttamento di minori.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce indicazioni operative agli ispettori in riferimento alle ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

L’appaltatore e il committente che abbiano posto in essere una mera fornitura o somministrazione di lavori illecita da parte del secondo al primo (l’appaltatore avrebbe fornito personale in somministrazione illecita al committente), sono soggetti entrambi alla sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La misura sanzionatoria individuata esclude la possibilità di applicare sanzioni per lavoro nero e altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, in quanto è comunque esistente un rapporto di lavoro e gli adempimenti retributivi e contributivi risultano comunque effettuati.

 

Sotto il profilo dei recuperi retributivi l’Ispettorato evidenzia che nelle ipotesi di appalto illecito il fatto che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione (committente) non è automatico ma al contrario subordinato al fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore. Quindi deve essere il lavoratore ad impugnare il rapporto e chiedere la costituzione del rapporto in capo al committente.
In assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione prevista (art. 414 c.p.c) da parte del lavoratore, il provvedimento di corrispondere le retribuzioni previste dal CCNL potrà essere adottato solo nei confronti dell’APPALTATORE in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato.

 

Sul piano del recupero contributivo, il personale ispettivo procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto (avendo riguardo al CCNL applicabile al committente) e al conseguente recupero nei confronti dello stesso COMMITTENTE, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore.
Nel caso in cui lo stesso recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore non dovesse andare a buon fine, l’ammontare dei contributi potrà essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore, che non può ritenersi del tutto estraneo alle vicende accertate.

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Accetta tutti Accetta selezionati Rifiuta
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.