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Per garantirvi un servizio efficiente, siamo sempre aggiornati sulle norme fiscali, retributive e previdenziali. I nostri clienti sono tempestivamente informati su tutte le novità riguardanti gli adempimenti in materia di lavoro.
A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), nell’ottica di prevenzione della diffusione dell’infezione da Coronavirus e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell’accesso agli stessi è fatto obbligo a tutti i soggetti che vi svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. Greenpass.
Quest’ultimo è riferito ad una delle seguenti certificazioni comprovanti:
O lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
O la guarigione dall’infezione da COVID-19;
O l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.
Ferma restando la definizione da parte dei datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori, privilegiando i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ed in attesa di eventuali indicazioni operative da parte degli organi competenti, il legislatore ha introdotto una novità in merito al momento di verifica del possesso del Green pass, ovvero
di consentire il controllo del possesso del Green pass in anticipo a fronte di esigenze organizzative.
Nello specifico, l’articolo 3 Decreto Legge n. 139 dell’8 ottobre 2021 , con l’introduzione del citato articolo 9-octies, dispone che:
“(...) In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere tali comunicazioni con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”.
A proposito delle previsioni sul possesso del Green pass in ambito lavorativo privato, si ricorda che, i lavoratori che comunichino di non esserne in possesso, o nel caso in cui ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, vengono considerati
assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde da COVID-19 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza conseguenze disciplinari e fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.