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Per garantirvi un servizio efficiente, siamo sempre aggiornati sulle norme fiscali, retributive e previdenziali. I nostri clienti sono tempestivamente informati su tutte le novità riguardanti gli adempimenti in materia di lavoro.
Si ricorda che, dal 1/7/18, la retribuzione (o il compenso) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico ( esempio il versamento degli importi dovuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN; in quest’ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento).
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
I datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Tale sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati alla violazione, ma viene calcolata in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso l’azienda, inoltre vengono applicate tante sanzioni per il numero di mesi per il quale si è protratta la violazione.
Tanto si doveva