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Per garantirvi un servizio efficiente, siamo sempre aggiornati sulle norme fiscali, retributive e previdenziali. I nostri clienti sono tempestivamente informati su tutte le novità riguardanti gli adempimenti in materia di lavoro.
L’Istituto Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, precisa che gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (quali, ad esempio, i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio) possono essere corrisposti in contanti.
Il divieto operativo dal 1° luglio 2018 riguarda, infatti, esclusivamente gli elementi della retribuzione.
Come già sapete, dal 1/7/2018, la retribuzione/compenso (nonché ogni anticipo di essa) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite una banca o un ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
I datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi (o loro anticipi) utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Tale sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione e, in caso di pagamenti mensili, trova applicazione per ciascun mese in cui si è verificato l’illecito.
Ora, ad integrazione di quanto sopra, l’INL, con la Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, precisa che l’utilizzo dei suddetti mezzi di pagamento
• riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione;
• non è obbligatorio in caso di corresponsione di somme a diverso titolo, tra cui rientrano gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio).
Le predette somme possono, pertanto, essere corrisposte in contanti.