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La Legge 197/2022 ha previsto di incrementare all’80% il congedo di maternità/paternità facoltativo per i lavoratori dipendenti.
Riepiloghiamo la nuova normativa sulla maternità:
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (congedo di maternità)solo per la madre dura 5 mesi e può essere presa anche dalla data del parto e fatta tutta post parto ed è pagata dall’inps all’80%
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (congedo di paternità) solo per il padre dura 10 giorni lavorativi ed è pagata al 100% dall’inps. PUO’ ESSERE PRESO DAL PADRE SOLO NEI 2 MESI PRECEDENTI IL PARTO E I 5 MESI SUCCESSIVI LA NASCITA DEL BAMBINO O L’ENTRATA IN FAMIGLIA.
MATERNITA’ FACOLTATIVA (congedo parentale) fino al 12° anno di vita del bambino o del suo inserimento in famiglia e dura in totale fra madre e padre 9 mesi
Le condizioni sono:
3 mesi esclusivamente in capo alla madre non cedibili al padre
3 mesi esclusivamente in capo al padre non cedibili alla madre
3 mesi che possono essere presi indifferentemente
Di questi 9 mesi, 1 mese è pagato all’80% (se fruito entro il 6° anno di vita del bambino e se è uno dei 3 mesi di spettanza esclusiva del singolo genitore, quindi se il singolo genitore ha già fatto 3 mesi di facoltativa, il quarto mese non può essere all’80%), mentre i restanti sono al 30%.
Ad esempio, la madre ha partorito il 15/9/22 ed ha fatto la maternità obbligatoria dal 15/9/22 al 15/2/23. Il padre ha fatto la maternità facoltativa (congedo parentale) dal 1/10/22 al 31/12/22 (3 mesi). Il padre usufruisce di un altro mese di congedo parentale dal 10/1/23 al 9/2/23. QUESTO MESE NON POTRA’ ESSERE PAGATO ALL’80% IN QUANTO E’ ECCEDENTE I 3 MESI NON CEDIBILI ALL’ALTRO GENITORE. SOLO LA MADRE POTRA’ FARE IL MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL’80%
MATERNITA’ FACOLTATIVA può arrivare a 10 mesi (11 mesi se il padre prende almeno 3 mesi continuativi di facoltativa), ma dal 9° mese in poi non è più pagata, a meno che i genitori abbiano un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico Inps (reddito familiare totale non superiore a 18321,55 euro)
MATERNITA’ FACOLTATIVA ALL’80%
E’ possibile alle seguenti condizioni:
Il congedo obbligatorio di uno dei due genitori deve essere terminato dopo il 31/12/22
Tale congedo facoltativo all’80% deve essere fruito entro il 6° anno di vita del bambino o entro il 6° anno di ingresso in famiglia
Tale congedo facoltativo all’80% ha la durata di 1 mese cumulativamente fra padre e madre e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi, anche contemporaneamente, o da un solo genitore. Quindi è un mese TOTALE
Può essere richiesto solo da un lavoratore dipendente, se entrambe i genitori sono dipendenti può essere richiesto da entrambe anche contemporaneamente per lo stesso figlio, l’importante è che i giorni di assenza totali fra i due non superino il mese
Se la madre non è lavoratore dipendente può essere richiesto dal padre, purché quest’ultimo abbia fatto il congedo obbligatorio dopo il 31/12/2022
La domanda di congedo parentale si fa sul sito dell’INPS www.inps.it attraverso lo SPID, oppure in mancanza ci si può rivolgere ad un patronato