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03/01/2018

Legge di stabilità / incentivi alle assunzioni

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/17 la legge di bilancio 2018.

Quello che interessa evidenziare è l’incentivo all’occupazione giovanile che diventa stabile, previsto tuttavia solo per i giovani che non hanno mai avuto un rapporto a tempo indeterminato anche con altri datori di lavoro:

 

INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

I commi da 100 a 107 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo si sostanzia

• nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

• per un periodo massimo di 36 mesi,

• nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

 

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 (regolarità DURC e regolarità di tutti gli aspetti in ambito sicurezza sul lavoro), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita

dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

• in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto  ovvero in caso di rasformazione di apprendista in tempo indeterminato, si fruisce di un anno di sgravio al 10% ed un ulteriore anno di sgravio al 50% dei contributi);

• nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.

 

ASSUNZIONE DI STUDENTI

Il comma 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori,per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

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