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Dal 1° gennaio 2022 è modificata la disciplina del congedo obbligatorio del padre in caso di nascita di un figlio
I padri lavoratori dipendenti hanno diritto:
• ad un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
• ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
I congedi in parola spettano in relazione ai figli nati, adottati o affidati (come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 40/2013,) a partire dal 1° gennaio 2022.
Trattamento economico
Per i giorni di congedo obbligatorio del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).
Per il giorno di congedo facoltativo spetta il 30% della retribuzione, sempre a carico INPS
I giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;
Per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
Modalità di utilizzo
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.
In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.
Le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore.
Lo studio rimane a disposizione