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16/02/2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

 

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.

L’assegno unico è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa  (spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi, imprenditori, inoccupati).

In particolare, il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e, a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste per i figli maggiorenni.

Figli maggiorenni fino a 21 anni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni, che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • O la frequenza o iscrizione alla scuola, sia pubblica che privata finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore
  • O la frequenza di un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (D.M. n. 270/2004)
  • O la titolarità di un contratto di apprendistato


Requisiti

Il genitore richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:

  • cittadinanza e soggiorno: il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. 
  • pagamento delle imposte sui redditi in Italia
  • residenza e domicilio, al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

Alcune situazioni particolari danno diritto alla maggiorazione dell’importo dell’assegno unico:
O figli successivi al secondo;
O figli con disabilità;
O essere madre di età inferiore ai 21 anni;
O nuclei familiari con 4 o più figli;
O essere entrambi genitori titolari di reddito da lavoro;

 


I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.
I figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno unico e universale nel rispetto del limite di età ad eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell’assegno.
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Gli orfani di entrambi i genitori possono presentare la domanda per sé stessi, mentre i figli maggiorenni, per poter presentare la domanda, devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e far parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno si prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate dal 1° luglio l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda.
L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.

Misure abbrogate

A decorrere dal 1° gennaio 2022:
– è abrogato il premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore; 

– sono abrogate le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;

A decorrere dal 1° marzo 2022:
cessano gli assegni familiari ;
– le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
– sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose 

 

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