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Con l'accordo del 19 luglio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno rivisto la disciplina delle 3 forme di apprendistato ordinarie previste nel nostro ordinamento:
1. l’apprendistato professionalizzante;
2. l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
3. l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Se, per l’apprendistato professionalizzante poche sono le modifiche da segnalare, molto più incisivo è l’impatto dell’accordo sulla disciplina dell’apprendistato di primo livello, ovvero per la qualifica ed il diploma professionale.
Tale istituto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che, abbinando il rapporto di lavoro a un percorso scolastico, assumono il doppio status di studente e lavoratore apprendista: la durata del contratto, pertanto, è determinata in considerazione del percorso scolastico.
Riguardo alle disposizioni operative, la durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.
A livello retributivo, per le ore di formazione a carico dell’azienda è dovuta un compenso pari al 10% del minimo tabellare. Per la prestazione di lavoro è, viceversa, prevista una percentuale rispetto ai minimi contrattuali, convenzionalmente pari a quelli previsti per la III categoria, sulla base dell’anno scolastico (dal 55% al 70%, più elevati rispetto all’accordo interconfederale).
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a:
Il contratto può essere prorogato fino a 1 anno, sia per coloro che hanno positivamente concluso il ciclo scolastico, sia per coloro che non abbiano conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione.
Si ricorda che l’apprendistato di I livello è comunque un contratto a tempo indeterminato, nonostante alcune imprecisioni terminologiche contenute nello stesso contratto, pertanto, al termine dei periodi messimi sopra indicati, in caso di mancato recesso, l’apprendista rimarrà in forza come lavoratore a tempo indeterminato.
All’apprendistato di I livello è inoltre abbinabile, alla sua conclusione e senza periodo di prova, anche un contratto di apprendistato professionalizzante, la cui durata sarà ridotta di 12 mesi rispetto a quanto sopra indicato.