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Il 27/5 è stato approvato alla camera il nuovo emendamento relativo alla c.d. manovrina di correzione dei conti pubblici, nel quale viene contenuta la reintroduzione dei voucher, anche se con limitazioni e regole diverse, il 29/5 è stato approvato alla Camera ed ora dovrà passare al SENATO pertanto non è detto chela proposta rimanga invariata.
Il testo della futura norma, così come approvato alla camera, è alquanto complesso e divide gli utilizzatori in famiglie (mediante il Libretto Famiglia ) ed imprese (fino a un massimo di 5 dipendenti con contratti a tempo indeterminato).
Il limite economico annuale è così suddiviso:
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro,
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; quindi mentre prima era possibile avere un numero illimitato di prestatori a voucher, purché con ognuno si rispettassero i 2500 euro di limite, ora il datore di lavoro non può, come sommatoria fra i diversi prestatori, usare più di 5000 euro di voucher l’anno (dal 1/1 al 31/12), elevato a 6250 euro se i prestatori sono disoccupati, giovani con meno di 25 anni iscritti ad un percorso scolastico, titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, percettori di prestazioni di sostegno al reddito da parte dell’Inps.
Per ogni prestatore si potranno utilizzare un massimo di 2.500 euro, ovvero 280 ore annue
Divieti:
da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università), persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 150/2015), percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. L’importante è che le suddette persone non siano state iscritte l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il prestatore non deve aver avuto nei 6 mesi precedente un rapporto di lavoro con l’azienda.
Ogni ora deve essere retribuita con un minimo di 9 euro, l’importo non è soggetto a tassazione e non inficia in alcun modo lo stato di disoccupazione, inoltre il prestatore avrà diritto ai riposi giornalieri e settimanali e alle pause previste dal decreto 66/2003 sull’orario di lavoro.
La procedura di comunicazione dell’utilizzo di questi voucher dovrà avvenire un ora prim attraverso il protale PrestO dell’INPS, dichiarando i dati anagrafici del lavoratore, il luogo della prestazione, l’oggetto della stessa, la data di inizio e fine prestazione, il compenso pattuito (non inferiore a 9 euro l’ora).
Sanzioni previste:
in caso di superamento delle 280 ore annue o dei 2500 euro il rapporto si trasforma a tempo indeterminato
in caso di mancata comunicazione della prestazione entro l’ora prima dell’inizio, la sanzione sarà pecuniaria pari ad una somma che varierà da 500 euro a 2500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Appena avremo ulteriori informazioni, sarà nostra cura darvene comunicazione.