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Per garantirvi un servizio efficiente, siamo sempre aggiornati sulle norme fiscali, retributive e previdenziali. I nostri clienti sono tempestivamente informati su tutte le novità riguardanti gli adempimenti in materia di lavoro.

11/03/2022

RIEPILOGO LAVORO INTERMITTENTE

Ricordiamo a tutti i clienti che abbiano in forza lavoratori a chiamata i limiti del loro utilizzo nelle 400 giornate in 3 anni a far data dalla prima chiamata…

 

Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. 

 

Ricordiamo inoltre che

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.
Per alcune mansioni previste dal Regio Decreto del 1925 (es. commesso di negozio nei comuni con meno di 50.000 abitanti/ camerieri e personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere / magazzinieri / addetti ai centralini telefonici ecc..)
Lo studio rimane a disposizione

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