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08/05/2017

Obbligo rettifica certificato medico in caso di rientro anticipato

Stralcio Circolare INPS n. 79/2017

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un
adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini
della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, considerato che,
mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il
riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica
domanda (ad eccezione di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui
all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è
garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.
Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in
corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai
sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile,
come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a
tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il
lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro.
Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda
riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante
potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della
prognosi originariamente indicata.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, si evidenzia che lo
stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l’Istituto nei
confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia – anche se avvenuta
mediante la modalità della trasmissione telematica da parte del proprio medico curante – ha
inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile
erogazione – in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti – della relativa indennità
economica.
Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il
venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di
prestazione economica all’Istituto.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata
prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga
prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che
ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo
di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, previsto dal
disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, ciò dovrà esser fatto
tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.
L’obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, trova
fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in
premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole
dell’evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha
redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo (2).
L’informazione viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico,
dall’Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro
interessati mediante i citati servizi per le aziende.
Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il
lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato
immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.

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