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22/06/2017

Nuovi voucher

Il 16-6-17 è stata approvata definitivamente la nuova disciplina dei voucher suddivisa fra prestazioni rese in favore di privati (LIBRETTO DI FAMIGLIA) e prestazioni rese in favore delle aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato.

 

Ci sono 3 limiti che valgono per entrambe le tipologie di datori di lavoro privati e aziende:

I Datori di lavoro non possono superare in un anno civile (dal 1/1 al 31/12) 5000,00 euro come somma totale di tutti i voucher che utilizzano nei confronti di diversi soggetti prestatori.
I Datori di lavoro non possono superare i 2500,00 euro a persona prestatore, nell’anno civile. Se si utilizzano pensionati, studenti fino a 25 anni iscritti ad un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni INPS di sostegno al reddito, i 2500 caduno diventano 3125,00 euro, in quanto tali prestazioni si computano solo per il 75%.
I prestatori non possono superare i 5000,00 euro nell’anno civile.
 

Le caratteristiche dei nuovi voucher sono:

Non sono soggetti ad IRPEF
Sono soggetti a contributi INPS ed INAIL completamente a carico dei Datori di lavoro sia privati che aziende
Non influiscono sullo stato di disoccupazione
Sono utili al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno
 

Per poter usufruire i voucher occorre registrarsi nella piattaforma INPS (ad oggi non ancora attiva) sia come datori di lavoro o privati sia come prestatori di voucher.

 

Persone fisiche utilizzatrici:

le persone fisiche, non datori di lavoro, si devono registrare sul portale PRESTO dell’Inps ed acquistano con carta di credito un libretto nominativo prefinanziato chiamato “Libretto di famiglia”.

Tale libretto può essere acquistato anche agli uffici postali e contiene titoli di pagamento, ognuno pari ad euro 10,00 corrispondente ad un’ora di prestazione di lavoro.

Al momento dell’acquisto, la persona fisica utilizzatrice pagherà per ogni ora 10 euro più 2 euro relativi ai contributi INPS ed INAIL, pertanto ogni ora viene a costare 12,00 euro.

Si possono utilizzare questi titoli prepagati per piccoli lavoretti domestici, lavori di giardinaggio, di manutenzione, assistenza domiciliare di bambini ed anziani, assistenza a persone disabili o ammalate, insegnamento privato supplementare.

Una volta registrate, le persone che intendono utilizzare i voucher per queste piccole attività, devono comunicare, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione (quindi se la prestazione è stata effettuata il 1/7, la comunicazione va effettuata entro il 3/8) i dati del prestatore (compreso il suo IBAN per l’accredito in c/c da parte dell’INPS) il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

L’inps entro il 15 del mese successivo (quindi se la prestazione è stata effettuata il 1/7, entro il 15/8) accrediterà nel c/c del prestatore i 10 euro orari. Qualora il c/c del prestatore non sia stato indicato, l’INPS invierà bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (il costo di tale bonifico sarà a carico del prestatore).

 

Datori di lavoro utilizzatori:

i datori di lavoro possono utilizzare i voucher solo se hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 5.

La prestazione con i voucher è definita dal Decreto Legge in oggetto come prestazione occasionale ovvero saltuaria, di ridotta entità, entro i limiti dei 2500,00 euro annui ( o 3125,00 euro in caso di particolari prestatori elencati sopra), non può essere in alcun modo utilizzata nei settori EDILI e AFFINI, nell’attività di ESCAVAZIONE o di lavorazione del MATERIALE LAPIDEO, dalle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DI APPALTI DI OPERE O SERVIZI.

La misura minima oraria è pari a 9 euro, tuttavia ogni comunicazione deve avere un compenso minimo di 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative, ciò significa che se la prestazione viene utilizzata per una sola ora, il minimo del compenso è sempre 36 euro, se è ad esempio utilizzata per 5 ore sarà pari a 36 euro + 9 euro.

Il datore di lavoro acquisterà i voucher tramite il portale INPS e vi dovrà versare i contributi Inps ed Inail pari al 37,50% totali, pertanto un ora di lavoro verrà a costare 12,38 euro.

Il datore di lavoro dovrà comunicare almeno un ora prima dell’inizio della prestazione i dati del prestatore, il luogo della prestazione, la durata, l’oggetto della prestazione, nonché la data di inizio e fine della prestazione stessa ed il compenso pattuito (minimo 36 euro appunto in caso di prestazioni fino a 4 ore continuative)

Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, il datore di lavoro ha 3 giorni di tempo per comunicarlo all’Inps.

L’inps entro il 15 del mese successivo (quindi se la prestazione è stata effettuata il 1/7, entro il 15/8) accrediterà nel c/c del prestatore i 10 euro orari. Qualora il c/c del prestatore non sia stato indicato, l’INPS invierà bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (il costo di tale bonifico sarà a carico del prestatore).

Se il datore di lavoro supera le 280 ore nell’anno civile con lo stesso prestatore, il rapporto si trasforma in tempo indeterminato

Se il datore di lavoro non comunica i dati della prestazione un’ora prima, la sanzione amministrativa è pari al pagamento di una somma che va da 500 a 2500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

 

Riteniamo, visto il tenore della norma, che sia più conveniente il lavoro a chiamata per almeno due motivi:

Al momento della chiamata non occorre battezzare le ore della giornata. Le ore vengono  comunicate solo al momento dell’elaborazione della busta paga.
La retribuzione minima, per la maggioranza dei CCNL, è di gran lunga inferiore a 9 euro orari nominali.
Per il prestatore invece è più conveniente il voucher in quanto non ci paga né i contributi né l’irpef, mentre sulla prestazione a chiamata paga le tasse normalmente.

 

Lo studio rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

 

 

 

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