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BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMI 706 – 717)
I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):
• cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
• cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
Possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
• per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
• nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.
L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
L’esonero non spetta, invece,
• in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
• ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero (o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest’ultimo), effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero delle somme già fruite.
L’esonero contributivo, che sarà gestito e disciplinato dall’INPS, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
È infine richiesto il rispetto delle regole del “de minimis” al fine della legittima fruizione dell’incentivo, quindi occorre non aver superato nei 3 anni antecedenti l’assunzione aiuti di stato per 200.000 euro.