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In attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.
Si tratta di un nuovo incentivo che, ad oggi, non è ancora pienamente operativo in quanto si attendono le istruzioni operative dell’INPS.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo le cooperative sociali che assumono,
· con contratto a tempo indeterminato,
· nel corso del 2018 (dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018),
· donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione certificati dai centri di servizi sociali del Comune di residenza, dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.
L’agevolazione in esame:
· consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
· nel limite massimo di 350,00 euro mensili,
· ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione (compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018).
Poiché la gestione dell’esonero contributivo è stata affidata all’INPS, si attendono, come sopra anticipato, le necessarie istruzioni operative.
L’Istituto previdenziale riconoscerà le agevolazioni contributive in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
documentazione
Per beneficiare dell’esonero contributivo le cooperative sociali devono produrre, per ogni assunzione agevolata, la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.