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Per garantirvi un servizio efficiente, siamo sempre aggiornati sulle norme fiscali, retributive e previdenziali. I nostri clienti sono tempestivamente informati su tutte le novità riguardanti gli adempimenti in materia di lavoro.
L’Inps, con circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha impartito le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività lavorative. Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni. E' ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Tali attività occasionali sono completamente cumulabili. Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.) il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800, entro tale cifra è cumulabile con la NASPI. Le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, alla partecipazione a collegi e commissioni sono cumulabili nel limite di reddito di € 8.000.